COVID 19: Aggiornamenti Ottobre 2020

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COVID 19: Aggiornamenti Ottobre 2020

Il Dl n. 125 del 7 ottobre 2020, provvedimento di transizione e proroga delle misure di contenimento in attesa della pubblicazione del nuovo Dpcm, proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e prevede per le Regioni la possibilità di attuare misure più restrittive e non più permissive, come previsto precedentemente, rispetto a quelle statali.

Il decreto modifica inoltre il D.Lgs. 81/2008 inserendo nell’allegato XLVI, in attuazione alla direttiva UE 2020/739, il virus Sars-Cov-2 – Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (classificato agente biologico di gruppo 3, in quanto può causare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori).

Pubblicato il Dpcm 13 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore fono al 13 novembre 2020, che proroga le misure di contenimento con alcune modifiche che non riguardano, se non marginalmente, le attività produttive.

Per le attività produttive vengono infatti fatti salvi il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri del 24 aprile 2020, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, che costituiscono parte integrante del provvedimento. Oltre al rispetto dei protocolli il decreto raccomanda l’incentivazione della modalità di lavoro agile, di ferie e congedi retributivi per i dipendenti, nonché delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando gli ammortizzatori sociali.

Recepite inoltre le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella versione dell’8 ottobre 2020 che, rispetto la precedente versione del 6 agosto, apportano alcune modifiche alle schede relative alla formazione professionale, che comprende anche la formazione prevista dal D.Lgs. 81/08, ed al noleggio attrezzature.

Si segnala infine la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 che riporta nuove indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena:

  • Casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni+test molecolare negativo;
  • Casi positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 dalla comparsa dei sintomi giorni+test molecolare negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi;
  • Casi positivi a lungo termine in assenza di sintomatologia da almeno una settimana potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni;
  • Contatti stretti asintomatici confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni oppure 10 giorni con test antigenico molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Aggiornamenti rientro dall’estero

In materia di limitazioni gli spostamenti da e per l’’estero il Dpcm 13 ottobre 2020 proroga le misure del precedente Dpcm, recepisce le indicazioni dell’ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre 2020 riordinando le indicazioni.

  • Gruppo A – Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano: Per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione.
  • Gruppo B – PAESI UE (tranne quelli che sono indicati negli elenchi C e D), SCHENGEN, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi sopra elencati. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
  • Gruppo C – Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:non sono previste limitazioni agli spostamenti verso questi Paesi. Coloro che invece entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un’autodichiarazione, devono anche:
  • presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

oppure

  • sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

inoltre devono:

  • comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
  • segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.
  • Gruppo D – Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.
  • Gruppo E – Resto del mondo: Gli spostamenti da/per il resto del mondo (tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati negli altri gruppi) sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro/l’ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari.

All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato. È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

  • Gruppo F – Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro Colombia: per coloro che provengono dai Paesi dell’elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con poche eccezioni. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.

Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.

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