Covid 19: Conversione “Decreto Rilancio”

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Covid 19: Conversione “Decreto Rilancio”

Il Dl 34/2020 “Decreto Rilancio” è stato convertito dalla legge77/2020 del 17 luglio, pubblicata nel supplemento ordinario della GU il 18 luglio 2020 ed in vigore dal giorno successivo.

In materia di sicurezza si segnalano le modifiche in materia di validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale per i quali viene introdotto un iter di approvazione a livello regionale (art. 66-bis). Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dovranno essere definiti i criteri da parte di due comitati ad hoc (uno per le mascherine chirurgiche e uno per i dispositivi di protezione individuale) ed entro 15 giorni le Regioni dovranno definire le modalità di presentazione delle domande. ISS e Inail rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute fino al quindicesimo giorno successivo alla data in vigore della legge di conversione e per i richiedenti che dovessero espressamente rinunciare all’iter regionale.

In materia di ambiente introdotto l’art. 229-bis – Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale, che prevede l’emanazione di una o più linee guida da parte del MATTM volte a definire:

  1. specifiche modalità di raccolta dei DPI usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
  2. specifiche modalità di raccolta dei DPI utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante l’installazione di box dedicati presso i propri impianti.

Il comma 7 dello stesso articolo prevede infine l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 255, comma 1-bis del D.Lgs. 152/06 (30-150 euro).

La legge di conversione apporta inoltre delle modifiche al Dl 18/2020 “Decreto Cura” eliminando i riferimenti all’importazione di mascherine chirurgiche e DPI ed i relativi adempimenti, prevedendo l’emanazione antro 60 giorni dei criteri ambientali minimi (CAM) per i dispositivi monouso ed abrogando le deroghe previste per il deposito temporaneo dei rifiuti.

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