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Covid 19: Proroga formazione e autorizzazioni

La Legge del 27 novembre n. 159 di conversione del Decreto Legge 07 ottobre 2020 n. 125, in vigore dal 4 dicembre 2020, modifica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 disponendo che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati” in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza, ad oggi previsto per il 31 gennaio 2021, “conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

La disposizione riguarda quindi sia gli attestati relativi ai corsi di formazione, sia le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, mentre non riguarda i documenti unici di regolarità contributiva (DURC).

L’albo gestori ambientali ha inoltre chiarito, con propria circolare n. 14 del 10 dicembre 2020, che “le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 gennaio 2021, conservano la propria validità fino al 3 maggio 2021, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati”.

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