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CURA ITALIA: Conversione in legge

Pubblicato in GU del 29 aprile 2020 la legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del Dl 18/2020 “Decreto Cura”.

Tra le modifiche di rilievo si segnala:

  • tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successiva alla data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi prevista per il 31 luglio 2020), ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva che conservano validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103). Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
  • Consentito, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi (art. 113-bis).

Confermato invece senza modifiche l’art. 113 e la scadenza del 30 giugno 2020 per la presentazione del Mud e per il versamento dei diritti di segreteria all’Albo Gestori ambientali.

Il MATTM fornisce indicazioni, tramite la circolare n. 33170 dell’8 maggio 2020, in merito all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103 relativamente alle certificazioni rilasciate ad imprese e persone fisiche ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra. I certificati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati provvedono a estendere la validità di detti certificati.

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