EDILIZIA: Riepilogo titoli abilitativi

CONAI: Questionario WEB
29 Novembre 2019
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: Stanziati 10 milioni in Veneto per il patrimonio residenziale pubblico
29 Novembre 2019

EDILIZIA: Riepilogo titoli abilitativi

I titoli abilitativi in edilizia sono regolamentati dal D.P.R. n. 380/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (Tue), modificato più volte nel corso degli anni.

I titoli previsti dal Tue sono ad oggi:

  • Permesso di costruire;
  • SCIA art. 23 del DPR.380/2001 alternativa al permesso di costruire;
  • SCIA art. 22 del DPR 380/2001;
  • CILA art. 6 bis DPR 380/2001;
  • Attivita’ edilizia libera.

Nella seguente tabella si riportano gli interventi previsti per i vari titoli.

TIPO DI PRATICA EDILIZIA e DOCUMENTI INTERVENTI AMMESSI
PERMESSO DI COSTRUIRE Atto amministrativo rilasciato dall’Ente comunale. Bisogna presentare un progetto redatto da un professionista iscritto all’albo. Nuova costruzione, interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli storici e paesaggistici. E’ possibile iniziare i lavori solo dopo il rilascio del permesso o successivamente al decorso dei termini stabiliti per legge.
SCIA art. 23 del DPR.380/2001 ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE E’ una segnalazione certificata da un professionista che attesta che le opere eseguite rispettano le norme urbanistiche vigenti, con l’esclusione dei casi in cui sussistano vincoli. Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, mutamenti della destinazione d’uso, qualora siano disciplinati da piani attuativi o da accordi disciplinati con l’ente comunale. Inizio lavori 30 giorni dopo la presentazione della segnalazione, salvo parere sfavorevole dell’ente.
SCIA art. 22 del DPR 380/2001   E’ una segnalazione certificata da un professionista che attesta che le opere eseguite rispettano le norme urbanistiche vigenti. Manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterazione della volumetria complessiva degli edifici e senza modifiche delle destinazioni di uso. Inizio lavori il giorno successivo alla presentazione della segnalazione.
CILA art. 6 bis DPR 380/2001   E’ una comunicazione sempre certificata da un professionista iscritto all’albo relativo ad opere che non coinvolgono parti strutturali di edifici. Manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici (non portanti), nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterazione della volumetria complessiva degli edifici e senza modifiche delle destinazioni di uso. Inizio lavori il giorno successivo alla presentazione della segnalazione.
ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA   E’ una semplice comunicazione all’ente. Opere di manutenzione ordinaria intese come opere su impianti tecnologici ossia; riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitario, scarichi, adduzione acqua cucina e bagno, ricambio aria, elettrico, gas cottura ed evacuazione fumi (canna fumaria o camino). Inoltre non richiedono alcun titolo edilizio:                                                                                 – la demolizione e ricostruzione dei pavimenti, degli intonaci dei tramezzi, o anche dei tramezzi stessi qualora vengano demoliti per essere ricollocati esattamente allo stesso punto dell’originale;                                                                                                                         – la sostituzione delle porte interne e degli infissi esterni (porte, finestre e lucernari);       – la tinteggiatura delle pareti interne ed esterne o dei soffitti esclusi gli edifici vincolati storicamente.                                                                                                                                   – la sostituzione della caldaia o dei radiatori, l’installazione di tende da sole, la sostituzione o la riparazione di camini, la sostituzione dei sanitari, la riparazione dell’impianto elettrico, di riscaldamento o del gas;                                                                     – l’installazione o la sostituzione di citofoni, videocitofoni, antenne o telecamere, parapetti, cancellate, recinzioni, muri di cinta, grondaie, davanzali, cornicioni, tegole.     – la riparazione e/o la sostituzione delle canalizzazioni fognarie senza apportare modifiche al percorso o alle dimensioni delle tubazioni.                                                          – interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;                                                                                                                        – le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (ad esempio i ponteggi);                                           – le opere di finitura di spazi interni ed esterni, la realizzazione di intercapedini non accessibili, scannafossi, caditoie e vasche di raccolta delle acque;                                        – il trattamento dei ferri di armatura arrugginiti;                                                                        – il montaggio di pannelli solari, impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici non in centro storico;                                                                                                                                   – la posa in opera di aree ludiche (parchi gioco) senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
CILA O SCIA IN SANATORIA Se si sono effettuati lavori senza le dovute segnalazioni è possibile sanare pagando una sanzione che può essere ridotta se i lavori sono ancora in corso. Se l’abuso è comunque conforme alle norme urbanistiche vigenti si può presentare una CILA o SCIA tardiva o anche tramite accertamento di conformità.  Con quest’ultima procedura, dopo aver consegnato la documentazione prevista, si dovrà aspettare la verifica e l’approvazione da parte del Comune.

Comments are closed.