FGAS: Precisazioni controlli periodici

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FGAS: Precisazioni controlli periodici

Il MATTM fornisce, nella circolare del 6 aprile 2020, prot. 24526 indirizzata agli operatori ed alle imprese certificate, che la sospensione dei termini prevista dall’articolo 103, comma 1 del Dl “Cura Italia”, non si applica ai controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. I controlli obbligatori in scadenza devono quindi essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgerli (ad es. imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e s.m.i) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19. I termini di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono sospesi nel periodo di “lockdown”.

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