INTERPELLO 6/2019: Misure di protezione per lavori in quota

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INTERPELLO 6/2019: Misure di protezione per lavori in quota

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito posto dalla Federazione Sindacale dei Tecnici Coordinatori della Sicurezza in merito alle misure di protezione da adottare nei lavori in quota e sull’apparente contrasto tra quanto indicato all’art. 111, c. 1, “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota” e l’art. 148 “Lavori speciali” del D.Lgs. 81/08.

Premesse le misure generali di tutela di cui all’art. 75 del D.L.gs. 81/08, che prevedono “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” e quanto previsto dall’art. 75 dello stesso decreto che stabilisce che “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro” la Commissione ritiene che non esista alcun contrasto tra gli art. 111 e 148, l’art.  148 rappresenta infatti una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 111 e come tale prevalente per le fattispecie espressamente previste.

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