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SICUREZZA per Polizia e VVf

Pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 127/2019 “Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il decreto, in vigore dal 14 novembre, emanato in attuazione all’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 81/08 che prevede che l’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenga conto delle particolari esigenze connesse alla tipologia ed all’organizzazione del servizio, in particolare che le attività sono contraddistinte dall’immediatezza e dall’urgenza della prestazione, nonché dalla gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze non valutabili, individua la figura del Datore di lavoro, il campo di applicazione della valutazione dei rischi, specifiche per il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la valutazione dei rischi di interferenza in caso di appalto nonché per le attività di vigilanza in materia.

Relativamente alla valutazione dei rischi l’art. 16 del decreto definisce che venga effettuata esclusivamente per le sedi e le infrastrutture di competenza e stabilisce che non si intendono luoghi di lavoro le aree in cui si effettuano interventi per la pubblica incolumità, dei beni e dell’ambiente, né le aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni. In tali casi la valutazione dei rischi si intende adempiuta mediante corsi di specializzazione, addestramento, verifica e mantenimento delle qualifiche professionali.

Le responsabilità del Datore di Lavoro vengono distribuite tra più posizioni in funzione dei poteri gestionali e delle risorse economiche, ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari “centrali” ai quali spetta l’obbligo di provvedere all’adozione alladozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione.

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