Medici competenti: Interpelli n. 7 e 8

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Medici competenti: Interpelli n. 7 e 8

La Commissione interpelli ha risposto a due quesiti riguardanti requisiti ed obblighi dei medici competenti.

Al primo, posto dalla Confederazione Sindacale Autonoma di polizia (CONSAP), la Commissione, premettendo di essere tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro”, risponde che “per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco (Elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco” confermando quanto già riportato nella circolare congiunta del Ministero della Salute e della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (circolare n. 17041 del 01/06/2017).

Al secondo, posto dall’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) relativamente all’invio dei dati aggregati sanitari e di rischio (allegato 3B), la Commissione segnala quanto già indicato dall’Inail sul proprio sito ovvero che “l’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo” e che l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento.

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