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ADR 2019

Con la Direttiva 2018/1846/Ue della Commissione, che entrerà in vigore il 16 dicembre prossimo, viene aggiornata, al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico, la disciplina relativa al trasporto di merci pericolose via strada e via ferrovia, recependo rispettivamente l’Adr 2019 e il Rid 2019 (che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019 per i trasporti internazionali e dal 1° luglio 2019 per quelli interni).

Tra le novità dell’edizione 2019 dell’Adr la più rilevante riguarda l’introduzione dell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza anche per gli speditori (ad oggi l’obbligo sussiste per imballatori, caricatori, riempitori e trasportatori). È stata comunque prevista una misura transitoria per “le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018” le quali dovranno nominare il consulente entro il 31 dicembre 2022.

Altre modifiche riguardano le informazioni da riportare nella documentazione di trasporto per l’esenzione ai sensi del 1.1.3.6 che dovranno comprendere anche il “valore calcolato”, l’eliminazione dell’esenzione per le merci pericolose contenute in macchinari o dispositivi, con  la conseguente introduzione di nuove rubriche relative ad “articoli contenenti merci pericolose” e l’introduzione di metodi alternativi e graduali per la classificazione delle merci corrosive (sulla base di dati sperimentali sulla miscela, applicando i principi ponte, mediante metodo di calcolo).

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