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ADR 2023

Con la Direttiva delegata 2022/2407/Ue della Commissione è stata aggiornata, al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico, la disciplina relativa al trasporto di merci pericolose via strada e via ferrovia, recependo rispettivamente l’Adr 2023 e il Rid 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023 con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2023).

Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2023.

Relativamente all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza delle merci pericolose anche per gli speditori, introdotto dall’Adr 2019 ed obbligatorio dal 1° gennaio 2023, si sottolinea che la possibilità di avvalersi delle esenzioni previste per gli altri operatori (imballatori, caricatori e trasportatori), come previsto dalla Nota del MIT del 21/12/2022, è soggetta a determinati requisiti e prevede in ogni caso degli adempimenti, come sottolineato dalla nota stessa, ad es. la formazione degli operatori.

Si segnala inoltre la pubblicazione della Direttiva 2022/1999/Ue, che abroga e sostituisce la precedente Direttiva 95/50/Ce, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

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