Ambienti confinati: Chiarimenti dell’INL certificazione contratti

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Ambienti confinati: Chiarimenti dell’INL certificazione contratti

Con la nota n. 694 del 24 gennaio 2024 ’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha voluto rispondere ad alcune richieste di chiarimento relative all’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

Il D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a qualificare le imprese ed i lavoratori operanti in tali ambienti e ha previsto, quale requisito obbligatorio, la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 % della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati”.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha quindi chiarito che:

  • tali certificazioni potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto;
  • l’individuazione dell’organo di certificazione cui far riferimento è il luogo in cui è svolta l’attività, qualora ci si rivolga ad un soggetto che ha una competenza territoriale (Ispettorato del lavoro, Province, Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Enti bilaterali regionali o provinciali); nel caso in cui ci si rivolga alle Università o alle Fondazioni Universitarie non c’è un problema di competenza territoriale, potendo tali organi certificare in ambito nazionale.

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