CANCEROGENI: Modifiche alla direttiva 2004/37/CE

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CANCEROGENI: Modifiche alla direttiva 2004/37/CE

Il 16 marzo 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea la direttiva 2022/431/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

La principale modifica, da tempo annunciata, è l’introduzione nel campo di applicazione della direttiva delle sostanze tossiche per la riproduzione, con la conseguente modifica del titolo stesso della direttiva e di molte parti, tra cui la definizione di valore limite di esposizione, per ricomprendere tali sostanze.

Ai fini dell’applicazione della direttiva le sostanze tossiche per la riproduzione sono sostanze o miscele corrispondenti ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del Reg. n. 1272/2008/Ce e sono distinte tra “sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia” e “sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia” che dovranno essere individuate dal parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dei dati scientifici disponibili.

Prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria per poter lavorare con agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione per i quali sia stato fissato un valore limite biologico, e i lavoratori devono essere informati prima di essere adibiti ad attività che comportino esposizione a tali sostanze.

Modificato inoltre il valore limite per il benzene (da 3,25 a 0,66 mg/m3) e introdotti limiti per altre 14 sostanze tra le quali composti del nichel, piombo, per il quale è stato aggiunto un nuovo allegato III-bis relativo a “Valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria”, acrilonitrile, 2-metossietanolo e alcune sostanze reprotossiche. Previste infine la valutazione della necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina e di eventuali disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e i suoi composti organici.

Gli stati membri sono tenuti ad adeguarsi alla direttiva entro il 5 aprile 2024.

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