DIAGNOSI ENERGETICHE:Obbligo di comunicazione dei risparmi

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DIAGNOSI ENERGETICHE:Obbligo di comunicazione dei risparmi

Per le imprese soggette all’obbligo di Diagnosi Energetica (Grandi Imprese e Imprese Energivore), ai sensi del D.Lgs n. 102/2014, si evidenzia che l’art. 7 comma 8 del medesimo decreto prescrive l’obbligo di comunicare all’ENEA i risparmi energetici totali (se ottenuti) per ogni anno solare, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.

Entro il 31 marzo 2020 vanno quindi comunicati gli eventuali risparmi ottenuti nel corso del 2019.

I nostri tecnici qualificati EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) ai sensi della norma UNI 11339, sono a disposizione per verificare la documentazione relativa ed assistervi nella predisposizione ed invio della documentazione richiesta.

Tecnici referenti:

ing. Andrea D’Ascanio (e-mail: andrea.dascanio@scsa.it)

ing. Fadi Onza (e-mail: fadi.onza@scsa.it)

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