Pubblicati dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali le risposte date dalla commissione specifica a due interpelli del 2017 ed ai primi 2 interpelli del 2018.
2017
Il primo interpello del 2017 è relativo alla possibilità di vendere noleggiare o condere in uso macchine, DPI o impianti non rispondenti alle norme legislative e regolamentari nel caso in cui nel contratto di vendita, noleggio o concessione in uso sia prevista, da parte dell’acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo. La commissione risponde, anche in virtù di una sentenza della Cassazione del 3 maggio 2013, che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio o riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadano nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis.
Il secondo interpello del 2017 riguarda la necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); la commissione risponde che il datore di lavoro può decidere caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.
2018
Il primo interpello 2018 riguarda l’applicabilità delle norme per la designazione delle squadre di emergenza nel caso in cui un datore di lavoro svolga la sua attività esclusivamente presso i luoghi di lavoro di un datore di lavoro committente; in estrema sintesi la commissione non risponde al quesito specifico ma in termini generali ribadisce sia i principi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 sull’obbligo di designare addetti alla lotta antincendio ed al primo soccorso sia quelli derivanti dall’art. 26 dello stesso decreto relativi all’obbligo di cooperazione e coordinamento in caso di lavori affidati in appalto.
Il secondo interpello 2018 riguarda la possibilità, per i dipendenti di una struttura pubblica, di svolgere attività di medico competente quando non fossero direttamente coinvolti nell’attività di vigilanza.
La commissione risponde che avendo il dipartimento di prevenzione delle ASL natura polifunzionale, il divieto debba ritenersi applicabile a tutti i dipendenti del dipartimento indipendentemente dalla qualifica.
Per chi volesse approfondire gli argomenti con la lettura del testo integrale degli interpelli si rimanda ai seguenti link:
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