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Interpello su orario di lavoro dei minori

L’ordine dei consulenti del lavoro ha chiesto se i minori con età minima superiore a 15 anni ma inferiore a 16 e titolari di rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale siano soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti (8 ore al giorno per 40 a settimana). La commissione precisa che :

  • È considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni ed è ancora soggetto ad obbligo scolastico
  • È considerato adolescente il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni e non è più soggetto ad obbligo scolastico
  • L’età minima di ammissione al lavoro è fissata a minimo 16 anni (periodo in cui è concluso il periodo di istruzione obbligatoria, dopo l’innalzamento dell’obbligo di istruzione da 9 a 10 anni). I ragazzi di 15 anni compiuti possono essere assunti con contratto di apprendistato in quanto finalizzato ad apprendimento  sull’alternanza  scuola/lavoro

Quindi l’orario di lavoro per:

  • bambini ancora soggetti a obblighi scolastici  è di 7 ore/giorno per 35 a settimana
  • adolescenti è di 8 ore/giorno per 40 a settimana

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