Lavoro agile: Circolare e Protocollo

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Lavoro agile: Circolare e Protocollo

Al fine di sensibilizzare le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati, vista la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire la possibilità di diffusione del virus SARS-CoV-2, ad utilizzare appieno gli strumenti di flessibilità, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali hanno emanato una circolare congiunta.

La circolare sottolinea come la flessibilità sia una delle principali caratteristiche del lavoro agile, per la pubblica amministrazione possono essere previste rotazioni del personale settimanali, mensili o plurimensili, richiama il quadro di riferimento della disciplina ed indica i piani predisposti dai mobility manager, ove presenti, utili ad una pianificazione più razionale dell’organizzazione del lavoro (https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/circolare_lavoro_agile.pdf)

In ambito privato si segnala inoltre la sottoscrizione del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale hanno aderito numerose associazioni sindacali e datoriali (https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/PROTOCOLLO-NAZIONALE-LAVORO-AGILE-07122021-RV.pdf).

L’accordo si sviluppa secondo sette punti chiave:

  • Adesione volontaria;
  • Accordo individuale1: l’accordo deve prevedere la durata, l’alternanza dei periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi, gli strumenti di lavoro, gli aspetti relativi all’esercizio del potere direttivo del DL e le condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni, i tempi di riposo, le forme e le modalità di controllo, l’attività formativa, le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
  • Disconnessione: deve essere definita la fascia oraria nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa;
  • Luogo e strumenti di lavoro: l’attività può essere svolta in qualunque luogo di lavoro, purché siano garantite le norme di sicurezza e di riservatezza dei dati aziendali. Gli strumenti di lavoro sono di norma messi a disposizione dal datore di lavoro, che ne garantisce la manutenzione e riparazione a proprie spese. È possibile anche l’utilizzo di strumenti tecnologici di proprietà del lavoratore previo accordo e previa verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza dei dati;
  • Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali: Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare (anche in via telematica) un’informativa sui rischi del lavoro agile con cadenza almeno annuale e in caso di modifiche organizzative. In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore agile è assicurato dall’Inail;
  • Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili: facilità di accesso al lavoro agile;
  • Formazione: Il datore di lavoro deve prevedere percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione.”

1La modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali fino al 31 marzo 2022 8data ad oggi prevista per la fine dell’emergenza. I datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

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