LEGGE 22 MAGGIO 2017, n. 81 – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale

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LEGGE 22 MAGGIO 2017, n. 81 – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale

La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno, ed entrata in vigore il 14 giugno 2017, definisce al Capo II “il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L’art. 22 stabilisce che “il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.”

Si segnala infine, relativamente al Capo I – Tutela del lavoro autonomo, per il quale per diversi aspetti la legge rimanda a successivi provvedimenti, l’art. 19 stabilisce l’integrale deducibilità delle spese di formazione, comprese quelle di viaggio e di soggiorno, entro il limite annuo di 10.000 euro.

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