ADR | L’Italia ha firmato l’accordo M287 relativo al trasporto rifiuti

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ADR | L’Italia ha firmato l’accordo M287 relativo al trasporto rifiuti

L’Italia ha firmato l’Accordo M287 che riprende quanto previsto dall’Accordo M222 scaduto il 1° agosto 2015.

Di primaria importanza il punto 6.1 che prevede che la quantità di merce pericolosa in accordo al 5.4.1.1.1 (f) possa essere stimata.

Deroghe inoltre agli imballaggi che possono anche essere scaduti per rifiuti appartenenti al gruppo di imballaggio III o al gruppo di imballaggio II elencati in allegato all’Accordo, e all’applicazione del marchio pericoloso per l’ambiente.

Previste infine deroghe specifiche per gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN 3509) che possono contenere residui rimasti dopo adeguato svuotamento e che non possono essere rimossi senza ulteriore sforzo.

L’accordo sarà valido fino al 1° agosto 2020 e può essere applicato per i trasporti nazionali ed internazionali verso i paesi firmatari dell’Accordo (ad oggi Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca).

Per effettuare trasporti in accordo al M287 il documento di trasporto dovrò essere integrato con la dicitura “Trasporto in conformità alle disposizioni del 1.5.1 ADR (M287).

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