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OBBLIGO QUOTA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Rinnovabili termiche negli edifici: nuovi obblighi posticipati di un anno

Rimandato al 1° gennaio 2018 l’innalzamento della percentuale minima obbligatoria di energia termica da rinnovabili, prevista per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante.

L’articolo 12 comma 2 del decreto legge “Milleproroghe” (Dl 30/12/2016, n. 244) va a modificare le tempistiche di applicazione delle quote minime di FER termiche introdotte dal Dlgs 28/2011. Per le richieste di titolo edilizio presentate dal 1° gennaio 2017, sarebbe dovuto scattare l’innalzamento dal 35% al 50% della quota minima di consumi termici (acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento) da coprire mediante impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il Milleproroghe ha posticipato di un anno, al 1° gennaio 2018, le nuove percentuali.

Si sottolinea che il rispetto di tale obbligo di applica agli edifici di nuova costruzione e a quelli sottoposti a “ristrutturazione rilevante”.

Rimangono invece inalterati coefficienti e tempistiche di applicazione relative all’obbligo di installazione di potenza elettrica da fonti rinnovabili: dal 1° gennaio 2017 si applicano i nuovi parametri più stringenti, già stabiliti dal DM 26/06/2015.

 

I nostri tecnici di Studio Centro Energia Srl sono a disposizione per chiarimenti.

Tecnico referente: ing. Diego Campagnolo (e-mail: diego.campagnolo@scsa.it)

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