Il Ministero della Salute ha fornito, con la propria circolare del 29 aprile 2020, indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
La circolare auspica il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità.
Considerate le dimensioni del fenomeno del lavoro a distanza, la circolare ritiene opportuno che “il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di contribuire ad evitare l’isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico”.
Relativamente alla sorveglianza il Ministero ritiene che debbano essere garantite, purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche previste e che possibilmente si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani. Dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità (visita medica preventiva, visita medica su richiesta del lavoratore, visita medica in occasione del cambio di mansione, visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi). Possono invece, previa valutazione del medico stesso, essere differite successivamente al 31 luglio 2020 le visite medica periodiche e le visite previste alla cessazione del rapporto di lavoro.
È opportuno quindi che il medico competente sia coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità in relazione all’età ed alla presenza di patologie che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (ad es. malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).
Il Dl n. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio” ha inoltre previsto all’art. 83 la sorveglianza eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o di altre condizioni di rischio.
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