TUTELA ACQUE PER IL CONSUMO UMANO: DL n. 28 del 15 febbraio 2016

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TUTELA ACQUE PER IL CONSUMO UMANO: DL n. 28 del 15 febbraio 2016

Vi ricordiamo che il decreto legislativo n. 28 del 15 febbraio 2016 “Requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano” si applica alle acque destinate al consumo umano.

Definizione di “acque destinate al consumo umano”:

1) tutte le acque trattate o non  trattate,  destinate  ad  uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande,  o  per altri usi domestici, a prescindere dalla  loro  origine,  siano  esse fornite tramite una rete  di distribuzione,  mediante  cisterne,  in bottiglie o altri contenitori;

2) tutte le acque utilizzate in un’impresa  alimentare  per  la fabbricazione, il trattamento, la conservazione  o  l’immissione  sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano

 

Il decreto non si applica:

  • alle acque minerali naturali riconosciute come tali  ai  sensi del decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  176,  che  attua  la direttiva 2009/54/CE;
  • alle acque medicinali ai  sensi  del  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva 2001/83/CE.
  • Con decreto del Ministro della salute, possono  essere  esentate dall’applicazione del presente decreto le acque destinate al  consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno  di 10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50  persone,  escluse  le acque fornite nell’ambito di una attivita’ commerciale o pubblica.

Se la Vs azienda rientra nel campo di applicazione del decreto siamo a disposizione per consulenza anche con il nostro esperto qualificato in radiazioni ionizzanti dr. Lorenzo Miolo (lorenzo.miolo@scsa.it)

 

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