ADR: Decreto esenzioni nomina consulente

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ADR: Decreto esenzioni nomina consulente

Pubblicato in G.U. il 20 settembre 2023 il decreto del MIT del 7 agosto di regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

Il decreto, in vigore dalla stessa data di pubblicazione, considerato anche l’accordo multilaterale M351, sottoscritto dall’Italia il 21 febbraio 2023, riguardante l’estensione, allo speditore, dei casi di esenzione dalla nomina di un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza.

Esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

Sono esentate le imprese le cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose:

  1. rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
  2. rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti», al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate», al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».

Esenzione per trasporti in colli

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all’imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

 a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare;

 b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

Esenzione per spedizioni occasionali

 Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

 a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

 b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;

 c) il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;

Relativamente alle esenzioni per trasporti in colli e per spedizioni occasionali sono escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materie radioattive) e ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Si ricorda che le esenzioni riguardano la nomina del consulente, rimangono in comunque applicabili le prescrizioni dell’ADR in materia di classificazione, imballaggio, etichettatura e formazione degli operatori.

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