Classificazione RIFIUTI: Chiarimenti su linee guida SNPA

EMISSIONI IN ATMOSFERA: Domanda di autorizzazione entro 31/12/2022 per medi impianti di combustione > 5 MW
26 Ottobre 2022
COVID-19: Misure ancora in vigore per le imprese
26 Ottobre 2022

Classificazione RIFIUTI: Chiarimenti su linee guida SNPA

Il Ministero della transizione ecologica, in riferimento alle richieste pervenute, ha fornito, con propria nota del 17/10/2022, n. 128108 (nota_mite_17_10_2022), inviata a Regioni ed associazioni di categoria, chiarimenti in merito all’applicazione delle linee guida SNPA approvate con decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021. (per le quali si rimanda alla nostra precedente news https://www.scsa.it/rifiuti-approvate-le-linee-guida/)

Innanzitutto viene chiarito che le linee guida, essendo state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale (art. 184, comma 5 del D.Lgs. 152/06), assumono forza formale assimilabile a quella della legge stessa e risultano pertanto vincolanti.

Si riportano di seguito i punti più rilevanti.

  • Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma: le linee guida evidenziano la necessità di una procedura nella quale sia chiaro il motivo per cui sono state fatte determinate scelte e, nel caso, di potenziale pericolosità, sia esplicitata la ragione che ha portato a ricercare talune sostanze. In tale ambito si ritiene importante che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva, la forma nella quale le informazioni sono riportate non risulta vincolante.
  • Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto: nella classificazione di apparecchiature elettriche de elettroniche nelle linee guida si è scelto di adottare un approccio diverso da quello riportato negli “Orientamenti tecnici della Commissione europea”. La classificazione di un’apparecchiatura dipende quindi dalla presenza o meno di componenti pericolose che può evidentemente essere valutata sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell’apparecchiatura stessa.
  • Classificazione degli imballaggi: relativamente agli imballaggi nominalmente vuoti” la presenza di un residuo minimo di una sostanza o miscela di sostanze non pericolose non preclude l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio.

Inoltre viene ribadita e giustificata la scelta dell’approccio dell’uso di codici assoluti pericolosi e non pericolosi differentemente da quanto indicato dagli orientamenti della Commissione che prevedono invece l’utilizzo di “codici a specchio”.

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito al professionista abilitato, parametri analitici pertinenti, rifiuti da attività di costruzione e demolizione, alla redazione del giudizio di classificazione, rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione, rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico, classificazione HP14 e HP3 (correzione di un errore nel processo decisionale per la classificazione di solidi infiammabili) e normativa Seveso.

Comments are closed.