Covid 19: Aggiornamento protocollo condiviso

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Covid 19: Aggiornamento protocollo condiviso

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, ad oggi non ancora recepito da alcun atto normativo.

Elenchiamo brevemente le principali novità:

  • punto 2 ‘Modalità di ingresso in azienda’: la riammissione dopo l’infezione da Sars Cov-2 dopo 21 giorni di positività è vincolata all’avvenuta negativizzazione confermata da tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
  • punto 6 ‘Dispositivi di protezione individuale’: le mascherine chirurgiche, considerate DPI, sono obbligatorie in tutti gli ambienti di condivisione di lavoro al chiuso o all’aperto. In alternativa alle mascherine chirurgiche sono sempre ammesse mascherine di protezione digrado superiore FFP2 o FFP3.
  • punto 8 ‘Organizzazione aziendale’: per le trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il MC ed il RSPP; valuta l’autorizzazione della trasferta in funzione anche dell’andamento epidemiologico del paese di destinazione.
  • punto 9 ‘Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione’: le riunioni in presenza sono consentite solo nel caso in cui vengano ritenute necessarie e urgenti, la partecipazione dovrà essere ridotta al minimo e con adeguati distanziamenti tra i partecipanti e utilizzo di mascherine chirurgiche o DPI di grado superiore. È consentita, in deroga, la formazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori ed è sempre permessa, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
  • punto 12 Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS: la sorveglianza sanitaria deve tendere al completo seppur graduale ripristino delle visite mediche. Il MC collabora nell’identificazione dei contatti stretti ed attua, se necessario la sorveglianza sanitaria eccezionale (SSE) ai fini della tutela dei lavoratori fragili. Si conferma infine, le necessità di visita medica  per quei lavoratori risultati positivi al COVID-19 e con ricovero ospedaliero anche di durata inferiore ai 60gg , secondo quanto previsto dall’art 41  del Dlgs.81/08.

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