Covid 19: Decreto rilancio

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Covid 19: Decreto rilancio

Pubblicato in G.U. il 19 maggio 2020 in tarda serata il DL n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Articolo 83 Sorveglianza sanitaria

1) I datori di lavoro assicurano una sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o di situazioni di immunodepressione, anche da patologia Covid-19, esiti di patologie oncologiche, terapie salvavita o compresenza di altre patologie che possano far aumentare il rischio di contagio.

2) I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente in funzione dell’attività svolta possono, vista l’emergenza, nominarne uno o richiederlo all’INAIL che provvederà con i propri medici del lavoro.

3) L’inidoneità alla mansione non può giustificare il recesso dal contratto di lavoro da parte del DL.

Articolo 90 Lavoro agile

Si conferma che, fino alla cessazione dell’emergenza da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere la loro prestazione di lavoro in modalità agile, se compatibile con il tipo di prestazione e se l’altro genitore non è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. I datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione lavorativa in modalità agile.

Articolo 95 Misure a sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Al fine di favorire l’attuazione del Protocollo condiviso del 24/04/2020, INAIL promuove provvedimenti straordinari destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, interventi per la riduzione del rischio contagio attraverso l’acquisto di:

a)       apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

b)      dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

c)       apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

d)      dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

e)      dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

Art. 120 Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza.

Articolo 125 Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti professioni, enti non commerciali, un credito d’imposta pari al 60%, fino ad un massimo di 60.000 euro, delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di DPI e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a)       sanificazione degli ambienti;

b)      acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c)       l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d)      l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e)      l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Si segnala infine che sono inoltre previsti incentivi per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine ricarica di veicoli elettrici (art. 119) e misure urgenti a sostegno dei Certificati Bianchi (art. 41).

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