Covid 19: Modifiche al D.Lgs. 81/08

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Covid 19: Modifiche al D.Lgs. 81/08

Il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” oltre al finanziamento di strumenti di sostegno alle imprese e all’economia apporta delle modifiche al D.Lgs. 81/08.

Nell’allegato XLVII “Indicazioni su misure e livelli di contenimento” si segnala che viene chiarito che le misure “raccomandate” dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Nell’allegato XLVIII “Contenimento per processi industriali” per i laboratori e stabulari relativamente al rischio biologico sono stati inclusi tra gli agenti biologici del gruppo 1 per i quali devono essere rispettati i principi di sicurezza e igiene professionali anche i vaccini attenuati.

Si ricorda che il D.L. 125/2020 del 7 ottobre 2020 aveva inserito nell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 il virus Sars-Cov-2 – Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2, classificandolo come agente biologico di gruppo 3, in quanto può causare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori.

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