Il Dl “Cura Italia” prevede all’art. 113 il rinvio al 30 giugno 2020 delle scadenze degli adempimenti relativi alle comunicazioni sui rifiuti, in particolare:
L’art. 103, comma 1, prevede inoltre per i procedimenti amministrativi in corso, pendenti o iniziati posteriormente alla data del 23 febbraio 2020, non si tenga conto del periodo compreso tra tale data ed il 15 aprile 2020 ai fini del computo dei termini e, al comma 2, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
I VVF precisano, nella circolare pubblicata il 25 marzo, che rientrano tra i procedimenti di cui al comma 1 dell’art. 103 i procedimenti e i controlli relativi D.P.R. 151/2011 (Prevenzione incendi) e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015 (Normativa Seveso) e che rientrano tra i titoli abilitativi di cui al comma 2:
L’Albo gestori ambientali chiarisce inoltre nella circolare n. 4/20, pubblicata sempre in data 25 marzo 2020, che quanto previsto dall’art. 103, comma 1 del decreto “Cura Italia” non si applica a:
La Regione Veneto, nelle “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” (versione 09 del 26/03/2020) ritiene che le disposizioni previste dall’art. 103, comma 2 del decreto “Cura Italia”, siano applicabili anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc.).
Il Ministero dell’Ambiente ha infine chiarito nella circolare 20460 del 23 marzo 2020 che le certificazioni di persone fisiche e imprese rilasciate ai sensi del DPR 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 restano valide fino al 15 giugno 2020. Gli organismi accreditati, al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, dovranno provvedere a prorogare le scadenze all’interno del Registro telematico nazionale.
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