D.LGS. 81/08: Modifiche DPI e rischio biologico

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D.LGS. 81/08: Modifiche DPI e rischio biologico

Il Decreto 20 dicembre 2021 (GU il 21 febbraio 2022, n. 43), di recepimento della Direttiva 2019/1832/Ue, ha modificato il D,Lgs. 81/08 relativamente alle indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari contenute nell’allegato VIII:

  • Protezione dei capelli (es. cuffia resistente e lavabile) per i lavoratori che operano/transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti;
  • Protezione della testa per i lavoratori esposti a pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi; allo stesso modo per i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole;
  • Protezione degli occhi o del viso (es. occhiali, visiere, etc.) per i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi;
  • Protezione degli arti superiori (es. guanti) per le lavorazioni che presentano pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia;
  • Protezione degli arti inferiori per le lavorazioni in cui esistono pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento; le calzature devono potersi sfilare rapidamente.
  • Protezione delle altre parti del corpo (es. schermi, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali, etc.)
  • Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati (es. imbracatura) per i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo
  • Protezione delle vie respiratorie (es. maschere intere con filtro) per i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas, vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi o in caso di presenza di atmosfere sotto-ossigenate o asfissianti.

Aggiornato lo schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego dei DPI, l’elenco dei DPI, l’elenco della attività per le quali può rendersi necessario mettere a disposizione i DPI, nonché le indicazioni per la valutazione degli stessi.

Recepita inoltre la direttiva 2019/1833/Ue mediante il Decreto 27 dicembre 2021 (GU del 21 febbraio 2022, n. 43) che modifica gli allegati XLIV – Elenco delle attività che possono comportare la presenza di agenti biologici, XLVI – Elenco degli agenti biologici classificati e XLVII – Indicazioni su misure e livello di contenimento. All’Allegato I inserito il seguente periodo “Laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 271 del presente decreto riveli un’esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione”.

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