IL DATORE DI LAVORO: compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione

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IL DATORE DI LAVORO: compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione

La circolare 1/2018 dell’11 gennaio 2018 dell’Ispettorato del Lavoro fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

Si rimarca che il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti”.

Va inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”.

Il fatto che il datore di lavoro possa svolgere le attività sopra descritte, non significa che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti: si potrà avvalere dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.

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