RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: Detrazioni fiscali

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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: Detrazioni fiscali

Confermata ad ampliate le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica

Con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), entrata in vigore il 01/01/2018, ci sono delle novità per quanto riguarda gli aspetti energetici:

  • Prorogate fino al 31/12/2018 le detrazioni del 65% per:
  • interventi di riqualificazione energetica (es. isolamento pareti, tetto, ecc.)
  • caldaie a condensazione in classe A ma solo con la contemporanea installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (in classe V, VI, VIII)
  • impianti ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione);
  • generatori d’aria calda a condensazione.
  • Prorogate fino al 31/12/2018 ma ridotte dal 65% al 50% per:
  • Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • Acquisto e posa in opera di schermature solari
  • Caldaie a condensazione in classe A
  • Caldaie a biomassa
  • Aggiunte (fino al 31/12/2018) le seguenti categorie di intervento:
  • micro-cogeneratori (solo se il risparmio di energia primaria è almeno pari al 20% (PES >20%) e con un tetto di spesa fino a 100 mila euro.
  • Altre novità:
  • per interventi “sismabonus + riqualificazione energetica”: è prevista una maggiorazione delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dei condomini siti nelle zone sismiche aventi come obiettivo la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione energetica: per gli edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3 le detrazioni possono arrivare fino all’80% (riduzione di una classe di rischio) o dell’85% (riduzione di 2 classi di rischio).
  • si introduce la possibilità per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, e non soltanto per quelli sulle parti comuni degli edifici condominiali, di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito di imposta ai fornitori o ad altri soggetti privati.
  • si dispone riconoscimento dell’ecobonus anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), nonché “agli altri enti che perseguono le medesime finalità”.
  • Continuità ecobonus condomini. Confermata fino al 31/12/2021 la detrazione per gli interventi di efficienza energetica per gli edifici condominiali:
  • la detrazione del 70% per interventi comprendenti l’involucro del condominio (con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio);
  • la detrazione del 75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva del condominio (con qualità media almeno pari a quella richiesta dal DM 26/06/2015).
  • tetto massimo 40.000 € per ciascuna unità immobiliare.
  • anche in questo caso i soggetti beneficiari possono cedere il credito di imposta ai fornitori o ad altri soggetti privati.

 

I nostri tecnici di Studio Centro Energia Srl sono a disposizione per chiarimenti.

Tecnici referenti: ing. Andrea D’Ascanio (e-mail: andrea.dascanio@scsa.it) e ing. Diego Campagnolo (e-mail: diego.campagnolo@scsa.it)

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