DENUNCIA INFORTUNIO: Chiarimenti dall’INAIL

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DENUNCIA INFORTUNIO: Chiarimenti dall’INAIL

Pubblicata dall’INAIL la circolare n. 24/2021 del 9 settembre avente come oggetto “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti”.

La denuncia, che deve essere presentata ogni qual volta l’evento infortunistico avvenuto non sia guaribile entro 3 giorni, deve pervenire all’INAIL esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro 2 giorni dalla notizia dell’infortunio, oppure entro 24 ore in caso di infortuni mortali o infortuni con pericolo di morte.

La circolare chiarisce che il giorno iniziale da cui decorre il termine di 2 giorni:

  • è quello successivo alla data in cui il Datore di Lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio tramesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria;
  • per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dell’ulteriore certificazione medica che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia;
  • nell’eventualità in cui il Datore di Lavoro non abbia ricevuto notizia di infortunio, il termine decorre dalla data di ricezione della denuncia, trasmessa dall’INAIL per PEC o per posta;
  • per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

La sanzione amministrativa prevista per la tardata o mancata denuncia va da un minimo di 1.290 euro ad un massimo di 7.745 euro, a seconda del ritardo con cui viene sanata la violazione.

L’articolo 18 del D.lgs. 81/08 prevede anche l’obbligo della comunicazione ai fini statistici al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) i dati e le informazioni relativi agli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. L’INAIL, per agevolare gli utenti, ha predisposto il servizio Comunicazione/denuncia di infortunio utile sia per effettuare la comunicazione di infortuni che la comunicazione a fini statistici al SINP.

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