DIAGNOSI ENERGETICHE: obbligo per Imprese Grandi e Energivore

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DIAGNOSI ENERGETICHE: obbligo per Imprese Grandi e Energivore

Comunicazione annuale dei risparmi energetici

Per le imprese soggette all’obbligo di Diagnosi Energetica (Grandi Imprese e Imprese Energivore), ai sensi del D.Lgs n. 102/2014, si evidenzia che l’art. 7 comma 8 del medesimo decreto prescrive l’obbligo di comunicare all’ENEA i risparmi energetici totali (se ottenuti) per ogni anno solare, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.

Entro il 31 marzo 2019 vanno quindi comunicati gli eventuali risparmi ottenuti nel corso del 2018.

I nostri tecnici qualificati EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) ai sensi della norma UNI 11339, sono a disposizione per verificare la documentazione relativa ed assistervi nella predisposizione ed invio della documentazione richiesta.

Tecnici referenti:

ing. Andrea D’Ascanio (e-mail: andrea.dascanio@scsa.it)

ing. Fadi Onza (e-mail: fadi.onza@scsa.it)

 

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