Esposizione professionale: Recepiti nuovi limiti

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Esposizione professionale: Recepiti nuovi limiti

Pubblicato in G.U. del 28 giugno 2021 il Decreto Interministeriale del 18 maggio 2021 che aggiorna i limiti di esposizione professionale contenuti nell’allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08, recependo la direttiva n. 2019/1831/UE che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.

Gli agenti chimici per i quali sono stati introdotti o modificati i valori limiti sono i seguenti:

  • Anilina;
  • Clorometano;
  • Trimetilammina;
  • 2- fenilpropano (cumene);
  • Acetato di sec-butile;
  • 4-amminotoluene;
  • Acetato di isobutile;
  • Alcool isoamilico;
  • Acetato di n-butile;
  • Tricloruro di fosforile.

Si ricorda che i valori limite di esposizione professionale rappresentano il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento (otto ore per gli effetti derivanti dall’esposizione di lunga durata, 15 minuti per le esposizioni brevi) al di sotto dei quali, sulla base delle conoscenze scientifiche, i lavoratori possano essere esposti nella loro vita lavorativa senza subire danni alla salute. Il datore di lavoro, nel caso in cui il rischio chimico sia stato valutato superiore ad irrilevante, salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, è tenuto alla misurazione degli agenti chimici che possono rappresentare un rischio per la salute in riferimento ai limiti di esposizione professionale.

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