F-GAS: NUOVO DECRETO

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F-GAS: NUOVO DECRETO

In vigore dal 24 gennaio 2019 il DPR 146/2018 Regolamento di esecuzione del Reg. 2014/517/Ue sui gas fluorurati ad effetto serra.

Il decreto, che abroga e sostituisce il Dpr 43/2012 che attuava il Reg. 842/2006/Ce, a sua volta abrogato dal Reg. 2014/517/Ue, individua autorità competenti, organismi di controllo, procedure per la designazione degli organismi di certificazione, procedure per la certificazione degli organismi di attestazione e disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e la costituzione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle apparecchiature, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti gas serra in quantità superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente.

Vengono previste comunicazioni alla banca dati gestita dalla Camera di Commercio competente da parte delle imprese certificate o delle persone certificate per l’installazione delle apparecchiature, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, e per interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione a partire dal primo intervento a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Tali comunicazioni andranno a sostituire la comunicazione f-gas all’Ispra.

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Reg. 842/2006 restano validi conformemente alla condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, gli accreditamenti degli organismi di certificazione, rilasciati ai sensi del DPR 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi e dovranno pertanto essere aggiornati entro il 24 gennaio 2020.

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