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FORMAZIONE: nuovo accordo Stato Regioni?

Come stabilito dalla legge di conversione del Decreto-legge 146/2021, all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 è previsto che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione.

Pare che entro il 30 giugno non si riuscirà ad “adottare” alcun accordo e probabilmente si dovranno aspettare i mesi successivi all’estate.

Da questo ne deriva che, in assenza di una nuova versione, sarà da ritenersi valido l’attuale Accordo Quadro sulla formazione così come stabilito anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro il quale, con la circolare n.1/2022, sottolinea che nel caso l’Accordo Stato Regioni non fosse stato presentato entro la data del 30 giugno 2022, per quanto concerne la formazione per i dirigenti e i preposti dovrà essere effettuata secondo i quanto stabilito dall’Accordo vigente n.221 del 21 dicembre 2021.

Quindi, il mancato aggiornamento biennale (richiesto dal D.Lgs 81/08), non verrà sanzionato in quanto, come detto, rimarrà in vigore l’attuale periodicità, così come i contenuti, degli attuali accordi.

Infine evidenziamo che la formazione base del preposto o il suo ultimo aggiornamento fatto prima del 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della Legge di conversione sopra citata) risulteranno validi fino al 21 dicembre 2023.

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