Sentenza: Formazione in orario di lavoro

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Sentenza: Formazione in orario di lavoro

Il D. Lgs. n. 81/2008, all’art. 37, prevede l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro, di assicurarsi che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”, e al comma 12 si esplicita che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire […] durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

A tal proposito, in una recente sentenza della Cassazione, n. 20259 del 14 luglio 2023, i Supremi Giudici sono stati chiamati a pronunciarsi proprio su cosa debba intendersi per “durante l’orario di lavoro”.

Riportiamo di seguito, brevemente, i fatti di causa e la decisione della Suprema Corte.

  • Il fatto: La società datrice di lavoro licenziava il dipendente a seguito del rifiuto di quest’ultimo di partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. In particolare, il Lavoratore, assunto dalla Società a tempo parziale, aveva rifiutato di partecipare ai corsi di formazione organizzati al di fuori dell’orario di lavoro concordato e così era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, per impossibilità da parte dell’azienda di avvalersi della prestazione del Lavoratore.
  • Il ricorso: il Lavoratore sosteneva la violazione dell’art. 37, c. 12, D. Lgs. n. 81/2008, che, secondo la tesi difensiva, chiaramente dispone che la formazione in materia di salute e sicurezza debba avvenire durante l’orario di lavoro, come stabilito contrattualmente. Ad ogni modo la Società avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilità di erogare il corso di formazione nell’orario concordato.
  • La decisione: visto quanto indicato all’art. 37, c. 12, D. Lgs. n. 81/2008 e analizzando il concetto di “orario di lavoro”, come definito dalla L. n. 66/2003, all’art. 1, c. 1: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, la Corte ha ritenuto che l’espressione “orario di lavoro”, è da intendersi comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale. Sulla scorta di tali considerazioni, i Supremi Giudici hanno ritenuto quindi legittima la richiesta, da parte del datore di lavoro, di partecipare a corsi di formazione al di fuori dell’orario di lavoro, sempreché corrisponda la dovuta retribuzione, con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

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