INTERPELLO 1/2024: Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg

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INTERPELLO 1/2024: Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg

In data 6 febbraio 2024 la Commissione per gli interpelli ha risposto ad un quesito posto dall’Università degli Studi di Milano:

“A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg di assenza per malattia”.

Al riguardo, premesso che il D.lgs. 81/08:

  • pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • prevede che la sorveglianza sia effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;
  • presuppone in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprenda una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

La Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

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