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LAVORO AGILE: alcune novità

Dal 1° settembre si cambia e si torna all’ordinario: per le aziende e per i lavoratori questo significa in primo luogo che ai fini dello smart working tornerà necessario l’accordo individuale sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi, tramite una procedura semplificata.

Da tener presenti le novità introdotte con il Protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, che individua le linee guida per la definizione dell’accordo che dovrà anche definire:

  • durata dell’accordo
  • alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’azienda
  • strumenti di lavoro
  • tempi di riposo del lavoratore
  • forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa
  • attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile
  • forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Questi quindi alcuni dei punti che dovranno caratterizzare gli accordi sottoscritti a partire dal 1° settembre 2022.

Dal punto di vista della salute e sicurezza dei lavoratori, ricordiamo che il Datore di Lavoro è tenuto a fornire con cadenza almeno annuale un’informativa ai lavoratori in smart working, che dovranno comunque seguire la formazione obbligatoria ed essere sottoposti al protocollo sanitario, se previsto per la loro mansione.

Il 22 settembre scorso è entrata in vigore la Legge 142/2022 di conversione del DL 115/2022, cosiddetto “Aiuti bis”, che proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di fare smart working per le lavoratrici e i lavoratori fragili.

Siamo a disposizione per ogni chiarimento.

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