Radioprotezione: Pubblicato il nuovo decreto

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Radioprotezione: Pubblicato il nuovo decreto

Pubblicato in GU n. 201 del 12 agosto 2020 il D.Lgs. 101 del 31 luglio 2020 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti ed abroga il D.Lgs. 230/95.

Diverse le novità introdotte dal decreto di riordino della normativa di settore, anche per gli ambienti di lavoro e per la protezione dei lavoratori:

  • la relazione redatta dall’esperto qualificato, il cui contenuto è stato dettagliato, costituisce il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28, comma 2, lett. a del D.Lgs. 81/08 per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • confermato l’obbligo di partecipazione dell’esperto qualificato alle riunioni periodiche di sicurezza previste dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08, debitamente comunicate dal datore di lavoro, che in tale occasione relaziona in merito ai risultati della sorveglianza fisica dell’anno precedente;
  • misurazione della concentrazione del radon negli ambienti sotterranei, seminterrati ed al primo piano nelle aree a rischio, e negli stabilimenti termali e adozione di misure correttive in caso di superamento del “livello di riferimento”;
  • nel caso in cui le concentrazioni misurate non superino il “livello di riferimento” il documento redatto costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi e le misure vengono ripetute ogni otto anni;
  • istituzione della figura dell’“esperto in interventi di risanamento radon”, professionista con formazione specifica su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del radon negli ambienti;
  • introduzione di disposizioni relative ai materiali da costruzione nuovi (non ai materiali già in opera);
  • obbligo di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione per le attività che rientrano nei settori industriali di cui all’allegato II (più numerosi rispetto al passato) e che comportano l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale o la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

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