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Rifiuti: Interpello luogo di conservazione registri

Il Mase ha risposto all’interpello presentato, alla luce di orientamenti giurisprudenziali contrastanti,  dalla Provicia di Macerata in merito alla correta applicazione di sanzioni in caso di conservazione del registro di carico scarico in luoghi diversi da quelli previsti dall’art. 190, comma 10 del D.Lgs. 152/06.

Nelle considerazioni, a valle dell’analisi dei riferimenti normativi, il Mase ritiene che i registri debbano essere conservati nei luoghi espressamente indicati nel testo unico ambientale ovvero:

− impianto di produzione;

− impianto di stoccaggio;

− impianto di recupero e/o smaltimento;

− sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;

− sede operativa dei commercianti e degli intermediari.

Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.

La ratio della norma è infatti quella di consentire, agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate, la conservazione in luoghi diversi comporta una irregolare ed incompleta tenuta del registro ed è pertanto sanzionabile ai sensi dell’art. 258, comma 2 del D.Lgs. 152/06.

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