RIFIUTI URBANI: nuove definizioni

IMBALLAGGI: Conai e milleproroghe
28 Gennaio 2021
FGAS: Proroga certificazioni
28 Gennaio 2021

RIFIUTI URBANI: nuove definizioni

In vigore dal 1° gennaio 2021 le nuove definizioni di rifiuti urbani e speciali introdotte dal D.Lgs. 116/2020. Oltre ai rifiuti domestici, rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti giacenti su aree pubbliche ed ad suo pubblico, rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali, sono urbani “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinques”.

Nell’allegato L-quater sono ricompresi i rifiuti organici, carta e cartone, plastica, legno, vetro, metallo (imballaggi e non), imballaggi compositi e multimateriale. Non sono invece ricompresi i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e i rifiuti delle fosse settiche espressamente definiti come speciali.

Le utenze non domestiche di cui all’allegato L-quinques, tra le quali non figurano le attività industriali, possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori delservizio pubblico previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero.

Sulle modalità pratiche di attuazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020 relativamente ai rifiuti urbani, che comportano effetti a livello di organizzazione del servizio di gestione, tassa sui rifiuti, centri di raccolta e trasporto rifiuti, si attendono indicazioni. L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha chiesto un urgente intervento in merito al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel frattempo l’Albo gestori ambientali ha disposto, con la delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, che “I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.”

Comments are closed.