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30 Marzo 2021
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30 Marzo 2021

Rifiuti urbani

Il DL 22 marzo 2021, n. 41 “Decreto Sostegni” ha disposto che la scelta delle utenze non domestiche prevista dall’art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, “la scelta di servirsi del servizio pubblico di raccolta o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ai cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale” debba essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio, entro il 31 maggio di ciascun anno. Il comma citato prevede inoltre che “le utenze che conferiscono tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti”.

A tal proposito lo schema di circolare ministeriale prevede che la comunicazione, formale, contenga le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero e che nel caso in cui il produttore eserciti la facoltà di avviare al recupero i rifiuti urbani, la parte fissa della TARI resta comunque dovuta.

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