Sicurezza: Modifiche al D.Lgs. 81/08

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Sicurezza: Modifiche al D.Lgs. 81/08

Il Dl 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, pubblicato in GU il 4/05/2023, apporta anche alcune modifiche al D.Lgs. 81/08, cd Testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Le principali modifiche, contenute nel Capo II – Interventi urgenti in materia di rafforzamento elle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché aggiornamento dei controlli ispettivi, art. 14 sono:

  • all’art. 18 viene precisato che il datore di lavoro deve nominare il medico competente, oltrechè nei casi previsti dallo stesso D.Lgs. 81/08, qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28.
  • all’art. 25 è inserita la previsione della richiesta da parte del medico competente, in occasione delle visite di assunzione, della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e della comunicazione per iscritto di un sostituto in caso di impedimenti gravi e motivate ragioni, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il reativo intervallo temporale specificato.
  • all’art. 72 è previsto che in caso di noleggio senza operatore (nolo a freddo) l’obbligo da parte di chi noleggi o conceda in uso attrezzature di acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione autocertificata del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
  • All’art. 73 è previsto che il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’art. 71 provveda alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

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