Sicurezza cantieri: Patente a crediti dal 1° Ottobre 2024

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Sicurezza cantieri: Patente a crediti dal 1° Ottobre 2024

Pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024 il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che introduce, a partire dal  1° ottobre 2024, modificando il D.Lgs. 81/08 un nuovo sistema di qualificazione “patente a crediti” delle imprese e dei lavoratori autonomi, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri temporanei o mobili. Sono escluse le imprese in possesso di una certificazione Soa.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di alcuni requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente (es. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, possesso del DURC, del DVR, etc.) ed è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti.

La patente subisce le decurtazioni in conseguenza ai provvedimenti definitivi nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo (es. accertamento violazioni di cui all’Allegato I Dlgs 81/2008: 10 crediti, riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata la morte: 20 crediti, etc.), la dotazione minima per poter operare nei cantieri è di 15 crediti. Nei casi di infortunio da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere la patente fino a un massimo di 12 mesi.

L’attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Prevista la possibilità di reintegrazione dei crediti a seguito di corsi di formazione  di cui art. 37, comma 7 del Dlgs 81/2008 e incrementati di 5 crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del Dlgs 81/2008.

Il committente o il responsabile lavori è tenuto a verificare, nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, anche il possesso della patente a punti da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto (prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro).

Il decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni e, considerato che sindacati e imprese non sono particolarmente favorevoli al provvedimento, si attendono modifiche in sede di conversione.

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