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VIGILI DEL FUOCO : Riforma

La Gazzetta Ufficiale dello scorso 26 giugno riporta il decreto legislativo 124/2015 che prevede la riforma del Corpo dei Vigili del fuoco. Il decreto contribuisce a migliorare l’efficacia e l’efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche alla luce delle competenze, trasferite dal Corpo forestale, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

In sintesi :

  • RISCHIO DI ESPLOSIONE (ART. 13, D. LEG.VO 139/2006) – Al fine di esplicitare meglio l’ambito di indagine e di applicazione della prevenzione incendi, viene introdotto nella definizione di prevenzione incendi anche il richiamo al rischio di esplosione.
  • COMPETENZA E ATTIVITÀ (ART. 14, D. LEG.VO 139/2006) – Sono inserite molteplici attività di certificazione, comprensive non solo del già previsto certificato di prevenzione incendi, ma anche di altre attività e documenti, come ad esempio i pareri, i verbali sostitutivi del certificato o il nulla osta di fattibilità. Viene introdotta tra le attività svolte l’attestazione di conformità alla normativa dei materiali. Si dà evidenza al fatto che, tra le attività di prevenzione incendi di formazione e addestramento, rientrano anche quelle di aggiornamento.
  • NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 15, D. LEG.VO 139/2006) – Viene eliminato nella rubrica dell’art. 15 in commento il riferimento alle “norme procedurali” di prevenzione incendi, in quanto l’articolo definisce le norme tecniche di prevenzione incendi e l’iter per la loro emanazione.
  • PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 16, D. LEG.VO 139/2006) – Il “Certificato di prevenzione incendi” diventa “Procedure di prevenzione incendi”. Tale passaggio – da certificato a procedure – racchiude una complessa vicenda normativa: si è passati infatti da un regime autorizzativo (che rilasciava un certificato di prevenzione incendi a valle di una specifica procedura autorizzativa) a un regime di controlli a posteriori (esercitati a seguito della presentazione della SCIA.). Praticamente nel caso sia rilevata in sede di controllo la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, segue l’adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un’attività già avviata a seguito della SCIA (non più il diniego del certificato di prevenzione incendi e quindi l’impossibilità di avviare un’attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio) ed eventuali modifiche che comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, determinano l’obbligo di attivare nuovamente le procedure descritte (e non più l’obbligo di richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi).
  • FORMAZIONE (ART. 17, D. LEG.VO 139/2006) – La materia della formazione diviene oggetto del nuovo Capo IV-bis (art. 26-bis e 26-ter, D. Leg.vo 139/2006) che comprende tutte le competenze del Corpo nazionale, non solo prevenzione incendi.
  • VIGILANZA ISPETTIVA (ART. 19, D. LEG.VO 139/2006) – Per distinguere la disciplina contenuta nell’art. 18, relativa ai servizi di vigilanza antincendio, viene specificato che l’art. 19 del D. Leg.vo 139/2006 tratta della cosiddetta vigilanza “ispettiva”, disponendo che questa sia esercitata anche nei luoghi di lavoro, in raccordo con l D. Leg.vo 81/2008 (T.U. Sicurezza).

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 8 luglio.

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