Covid 19: Circolare “lavoratori fragili”

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Covid 19: Aggiornamenti
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Covid 19: Circolare “lavoratori fragili”

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 4 settembre 2020 la circolare n. 28877 recante aggiornamenti e chiarimenti sulla precedente circolare del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”.

La circolare rileva come fondamentale la sorveglianza sanitaria nell’attuale fase, in particolare per la contestualizzazione delle diverse misure di contenimento del rischio contagio nelle singole realtà anche in riferimento al contesto territoriale, ed evidenzia che:

–  il rischio di contagio non è significativamente diverso nelle differenti fasce di età lavorativa;

– il 96,1 % dei soggetti deceduti presentava una o più comorbilità (patologie più frequenti sono rappresentate da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie metaboliche);

– l’andamento crescente dell’incidenza della mortalità all’aumentare dell’età è correlabile alla prevalenza maggiore di patologie nelle fasce più elevate dell’età lavorativa.

Lo stato di fragilità del lavoratore/lavoratrice non può pertanto essere definito esclusivamente in funzione dell’età ma deve essere valutato in funzione delle condizioni di salute e di patologie pregresse che potrebbero aggravare l’esito di un contagio.

Dal punto di vista operativo la circolare chiarisce che:

– eventuali richieste di visita dovranno essere corredate da documentazione medica a supporto della valutazione del medico competente;

– nel caso non fosse stato nominato il medico competente il datore di lavoro può nominarlo ad hoc oppure inviare il lavoratore/lavoratrice presso gli enti pubblici e gli istituti specializzati di diritto pubblico (Inail, Asl locali, dipartimenti di medicina legale e medicina del lavoro delle Università).

Infine la circolare evidenzia che le visite devono essere, anche se gradualmente, ripristinate a condizione che sia consentito il rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero e dall’OMS e tenendo conto dell’andamento epidemiologico. Possono ancora essere differibili le visite mediche periodiche e la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro. Da valutare inoltre con cautela l’esecuzione delle spirometrie e di esami clinici, biologici e indagini diagnostiche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

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