OT23: Pubblicato modello 2024

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OT23: Pubblicato modello 2024

Pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2024 e la relativa guida alla compilazione.

Il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi a seguito della realizzazione di interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2023 in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione, che può essere richiesta a prescindere dall’anzianità dell’attività, deve essere presentata telematicamente, unitamente alla documentazione probante richiesta per ogni singolo intervento, entro il 29 febbraio 2024.

Gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  • prevenzione del rischio stradale;
  • prevenzione delle malattie professionali;
  • formazione, addestramento e informazione;
  • gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
  • gestione delle emergenze e dpi.

Ad ogni intervento realizzato nel corso dell’anno 2023 viene assegnato un punteggio, per poter accedere alla riduzione del tasso occorre totalizzare almeno 100 punti. Per alcuni interventi è previsto un bonus ulteriore di 10 punti applicabile alle PAT classificate secondo i riferimenti tariffari indicati nel modulo stesso.

Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nei modelli del precedente biennio con alcune variazioni resesi necessarie per tener conto delle modifiche intervenute nelle disposizioni legislative, migliorare la comprensione del testo ed aggiornare la documentazione probante.

Rispetto allo scorso anno si segnala:

  • riformulazione dell’intervento B-10 relativo alla prevenzione del rischio di incidente stradale legato allo stato di ebbrezza che ora comprende esclusivamente l’installazione di dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”) e non prevede più, considerata la difficoltà logistica dell’azienda di far seguire controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, l’attuazione di una procedura aziendale.
  • Eliminazione dell’intervento C-2.1 che prevedeva l’effettuazione di “fit-test” sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione.
  • Modificato l’intervento C2.1 (ex C2.2) relativo all’acquistato ed installazione sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi presenti nei luoghi di lavoro escludendo agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, D.lgs.81/2008).
  • Per gli interventi E-3 e E-4, relativi all’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non certificati introdotto tra la documentazione probante da inviare il programma di audit, nell’ottica di agevolare le aziende che possono effettuare gli audit di verifica del sistema di gestione nel corso di più anni.
  • Eliminato l’intervento E-14 che prevedeva la presentazione alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. di una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda è stato eliminato in quanto la Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è da molto tempo non attiva, conseguentemente non ha valutato e pubblicato alcuna prassi di riferimento.
  • Per l’intervento E-9 relativo all’adozione di un defibrillatore per aziende per le quali non è obbligatorio è stata integrata la descrizione della documentazione probante, con la ricevuta dell’avvenuto invio alla Centrale Operativa 118 del modulo attestante il possesso e le caratteristiche del defibrillatore (prevista dalla legge).
Confermata invece l’indagine termografica a una o più parti di impianto elettrico quale intervento di prevenzione del rischio elettrico che riconosce quest’anno 60 punti. L’indagine termografica dev’essere effettuata da un tecnico certificato di livello 2 secondo la norma UNI EN ISO 9712 e devono essere attuate le eventuali e opportune azioni correttive emerse dall’indagine. I nostri tecnici di Studio Centro Energia sono a disposizione per valutare le opportunità per la specifica realtà aziendale e di effettuare indagini termografiche secondo quanto richiesto dall’INAIL. 
Tecnici referenti: ing. Davide Rosa (e-mail: davide.rosa@scsa.it)

Di seguito i link dal quale è possibile scaricare il modello di domanda e la guida alla compilazione: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-modello-ot23-2024.pdf?section=atti-e-documenti, https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-guida-modello-ot23-2024.pdf?section=atti-e-documenti

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