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RAEE: Catalogo aperto dal 15 agosto

Il 15 agosto termina, con l’ampliamento del campo di applicazione, cd. “Open scope”, il periodo transitorio di applicazione della Direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), recepita in Italia con il D.Lgs. 49/2014, che prevede, a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), gli oneri di gestione dei rifiuti derivanti. Tutte le apparecchiature che rispondono alla definizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua) rientreranno nell’ambito di applicazione a meno che non rientrino in una delle specifiche esclusioni:

– apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;

– apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;

– lampade ad incandescenza;

– apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;

– utensili industriali fissi di grandi dimensioni;

– installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;

– mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;

– macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;

– apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;

– dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

Il Ministero ha pubblicato una guida contenente le “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del decreto legislativo n. 49/2014” (di seguito il link dove scaricare la guida: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/Ind_oper_applicaz_DL_49_2014.pdf).

Relativamente alla definizione di Aee la dipendenza dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici si concretizza:

  • nel necessitare di elettricità come energia primaria per svolgere la funzione base;
  • nel fatto che quando l’elettricità è interrotta, non possano svolgere la loro funzione di base.

Mentre la condizione di “corretto funzionamento” è quella per la quale la circolazione della corrente elettrica o l’emissione di campi elettromagnetici determina la funzione d’uso principale (funzione primaria) per la quale il prodotto è stato progettato e costruito (ad es. cucine a gas con sola accensione elettronica), se l’energia elettrica viene utilizzata solo per le funzioni di supporto o di controllo, sono invece escluse (ad es. caldaie a gas).

I componenti, rientrano tra quegli oggetti che, quando assemblati, permettono ad una Aee di lavorare correttamente precisando che i componenti immessi sul mercato separatamente, per essere utilizzati per fabbricare o riparare una Aee, ricadono fuori dallo scopo della direttiva a meno che non abbiano essi stessi una funzione indipendente.

Per “funzione indipendente”, s’intende l’attitudine di un prodotto a svolgere la propria funzione primaria, ovvero quella per la quale è stato progettato, “indipendentemente” dall’assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura (ad es. l’hard disk di un computer è componente se integrato o assemblato all’interno del computer, viceversa è un’Aee se munito di proprio case.

Per quanto riguarda gli utensili fissi vengono definiti dei criteri dimensionali:

– Peso: maggiore di 2 tonnellate;

– Volume: 15,625 m3 o superiore (per es. un utensile di dimensioni di 2,5m * 2,5m * 2,5m).

Si coglie l’occasione per informare che, in materia di restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche de elettroniche, sono state recepite quattro direttive europee del 2017 relative ad alcune esenzioni per piombo e cadmio applicabili dal 6 luglio 2018, ad eccezione dell’esenzione relativa al seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) applicabile dal 21 novembre 2018. Ulteriori modifiche alle esenzioni relative al piombo, sono state individuate da altre sette di direttive pubblicate il 18 maggio 2018 che dovranno essere adottate dagli stati membri entro il 30 giugno 2019 e saranno applicabili dal 1° luglio 2019.

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