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SOSPENSIONE ATTIVITA’: Chiarimenti INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, mediante propria circolare del 9 novembre 2021, n. 3, alcune indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, che deve essere adottato tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, previsto dal D.Lgs. 81/08 così come modificato dal Dl 146/2021 (si rimanda alla ns. news in merito https://www.scsa.it/sicurezza-sul-lavoro-modifiche-al-tu-e-sanzioni/).

Di seguito i punti salienti:

  • il provvedimento di sospensione può essere adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per il tramite del proprio personale ispettivo nonché dai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali;
  • non è più necessario che le violazioni siano reiterate;
  • il provvedimento di sospensione, di norma immediato, può decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta;
  • la percentuale di lavoratori irregolari che fa scattare il provvedimento di sospensione passa dal 20% al 10% (calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo);
  • il provvedimento di sospensione sarà adottato “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” da intendersi quali unità locali o cantieri.
  • relativamente alle violazioni riguardanti la formazione dei lavoratori e la fornitura di DPI prevista in alternativa la sospensione dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni.

Per la revoca del provvedimento sarà sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.

Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.

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